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Sez. 1, Sentenza n. 1370 del 27/02/1980 (Rv. 404899 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404899-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di espropriazione parziale, il principio fissato dall'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, secondo il quale l'indennita deve essere determinata 'nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potra avere la residua parte successivamentè, non esclude che detta differenza possa essere accertata e calcolata, anziche attraverso detta comparazione diretta, con il computo delle singole perdite, e, cioe, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)