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Sez. 3, Sentenza n. 15213 del 19/07/2005 (Rv. 583387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., ha carattere assoluto e risponde al principio di ordine pubblico di garantire l'esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che non può trovare deroga neanche nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione soltanto nell'ipotesi di domande nuove proposte in primo grado, in cui il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Peraltro, al fine della integrazione di una domanda nuova - come tale improponibile in appello - occorre la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, in modo tale da alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)