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Sez. 1, Sentenza n. 7996 del 26/08/1997 (Rv. 507107 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507107-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di proporre domande nuove in appello ha carattere assoluto, derivando dalla fondamentale esigenza di garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione, e non trova deroga nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di domande nuove proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)