Sez. 3, Sentenza n. 383 del 11/01/2007 (Rv. 595594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma cod. proc. civ., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)