Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000 (Rv. 534015 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da occupazione, radicale trasformazione del bene e perdita della proprietà - Assenza di dichiarazione di pubblica utilità - Fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Risarcimento del mancato guadagno - Prova - Criterio di attribuzione degli interessi - Ammissibilità - Calcolo - Modalità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il debito risarcitorio connesso alla radicale trasformazione del bene e alla conseguente perdita della proprietà, costituisce obbligazione di valore, in cui va tradotto in moneta, per equivalente, il valore del bene al momento del fatto (aestimatio), e la risultante somma sottoposta a rivalutazione fino alla data della sentenza (taxatio), con possibilità di riconoscere, sulla somma rivalutata, quale lucro cessante (che deve essere oggetto di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici), gli interessi, decorrenti dalla data del fatto illecito, di natura compensativa per il depauperamento di chi non riceve a tempo debito la disponibilità della somma successivamente alla consumazione dell'illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)