Sez. 1, Sentenza n. 14545 del 01/10/2003 (Rv. 569285 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto di filiazione - Autorità dello stato estero di nascita del figlio - Provvedimento accertativo - Efficacia probatoria - Sussistenza - Limiti - Fattispecie relativa a cittadino del Ghana.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di prova della filiazione, dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 218 del 1995 ("la legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio") discende che ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero è attribuita ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali, salvo il limite dell'ordine pubblico previsto dall'art. 16 legge cit. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, sull'impugnazione, proposta da un cittadino del Ghana, del diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio, aveva ritenuto la certificazione della filiazione prodotta dall'interessato non attendibile, essendo, secondo l'ordinamento di quel paese, l'accertamento della filiazione basato esclusivamente sulle dichiarazioni degli asseriti genitori: modo di accertamento che la S.C. ha ritenuto non in contrasto con l'ordine pubblico, atteso che anche nell'ordinamento italiano è prevista - dall'art. 30 d.P.R. n. 396 del 2000 - l'eventualità dell'accertamento della filiazione, in mancanza di assistenza di personale sanitario al parto, sulla base delle sole dichiarazioni dei genitori).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)