Sez. 1, Sentenza n. 37186 del 07/07/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 229979 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Deposito del provvedimento e relativa attestazione dell'ausiliario - Data apposta dal magistrato nell'atto di compilazione materiale del provvedimento - Irrilevanza - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che il tribunale di sorveglianza, adito col procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. per l'affidamento al servizio sociale, avesse ritualmente acquisito il parere del P.M. che risultava apposto in data anteriore a quella del deposito del decreto di inammissibilitàdel tribunale, ma posteriore rispetto alla data di compilazione del provvedimento indicata dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)