Sez. 3, Ordinanza n. 45604 del 09/11/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 232750 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Datazione apposta dal magistrato deliberante - Irrilevanza - Deposito con relativa attestazione dell'ausiliario - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento di convalida del provvedimento del questore di divieto di accedere ad impianti dove si svolgono manifestazioni sportive.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
In tema di effetti dei provvedimenti giudiziari, il principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, è quello in base al quale la data certa del provvedimento è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario. (Fattispecie relativa all'emissione della convalida da parte del G.i.p. del provvedimento del questore di divieto di accedere ad impianti ove si svolgono manifestazioni sportive, al fine di valutare il rispetto del termine per presentare le difese, stabilito dal comma secondo bis dell'art. 6 Legge n. 401 del 1989).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)