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Sez. 2, Sentenza n. 23439 del 23/04/2007 Ud. (dep. 15/06/2007) Rv. 236783 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Consulente tecnico della parte civile - Nomina fatta per il dibattimento - Esame del consulente - Ammissibilità - Acquisizione della relazione di consulenza - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236783-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

Il consulente tecnico nominato dalla parte civile in occasione del deposito della lista testimoniale, e quindi solo per il dibattimento, può essere esaminato per riferire sugli accertamenti e valutazioni compiuti, e la relazione di consulenza dallo stesso redatta può essere legittimamente acquisita, a nulla rilevando che sia stata formata anni prima della nomina come consulente e che la documentazione presa in considerazione per la consulenza non sia stata inserita negli atti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)