Sez. 2, Sentenza n. 23439 del 23/04/2007 Ud. (dep. 15/06/2007) Rv. 236783 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Consulente tecnico della parte civile - Nomina fatta per il dibattimento - Esame del consulente - Ammissibilità - Acquisizione della relazione di consulenza - Legittimità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI
Il consulente tecnico nominato dalla parte civile in occasione del deposito della lista testimoniale, e quindi solo per il dibattimento, può essere esaminato per riferire sugli accertamenti e valutazioni compiuti, e la relazione di consulenza dallo stesso redatta può essere legittimamente acquisita, a nulla rilevando che sia stata formata anni prima della nomina come consulente e che la documentazione presa in considerazione per la consulenza non sia stata inserita negli atti processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)