diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001 (Rv. 547523 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Diritti di procuratore ed onorari di avvocato - Criteri di liquidazione - Differenze.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547523-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 26/09/1979, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)