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Sez. L, Sentenza n. 510 del 23/01/1979 (Rv. 396626 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE - A PENA DI DECADENZA - LIMITI - ECCEZIONI IN SENSO STRETTO - NOZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DIPENDENTE STATALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO ENPAS - CONCERNENTE L'APPLICABILITA DELL'ART 1 DPR N 759 DEL 1965 - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396626-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - PROPOSIZIONE NELLA MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE - A PENA DI DECADENZA - LIMITI - ECCEZIONI IN SENSO STRETTO - NOZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DIPENDENTE STATALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO ENPAS - CONCERNENTE L'APPLICABILITA DELL'ART 1 DPR N 759 DEL 1965 - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, che, nel processo del lavoro, il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di Costituzione, sono quelle in senso stretto, consistenti nella contrapposizione di un proprio controdiritto esercitabile in via autonoma, cioe di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa dell'attore. Pertanto nel giudizio relativo alla misura dell'indennita di buonuscita spettante ad un dipendente statale, la questione, sollevata dal convenuto ENPAS, concernente l'applicabilita dell'art 1 DPR n 759 del 1965 che che determina l'aliquota di retribuzione da prendere a base per il calcolo della detta indennita - non integra un'eccezione in senso proprio da proporre a termini dell'art 416 cod proc civ, bensi una questione giuridica che deve essere esaminata dal giudice indipendentemente dalle istanze di parte. (V 4095/76, mass n 382755).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)