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Sez. L, Sentenza n. 6261 del 11/12/1985 (Rv. 443374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DEL GIUDIZIO MONOCRATICO IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE A SEGUITO DI RIFORMA DI PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DEL PRETORE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DEL GIUDIZIO MONOCRATICO IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - RIMESSIONE A SEGUITO DI RIFORMA DI PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DEL PRETORE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. - che dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato l'Estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308 cod. proc. civ. - trova applicazione anche nell'ipotesi del giudizio monocratico in primo grado, in cui non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'Estinzione del giudizio; pertanto la rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello è consentita anche quando la dichiarazione di Estinzione del giudizio è contenuta in un provvedimento definitivo del pretore. (V 4545/80, mass n 408383; (V 449/78, mass n 389749).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 315, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)