Sez. 2, Sentenza n. 449 del 31/01/1978 (Rv. 389749 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI MERITO IN GIUDIZIO POSSESSORIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CASI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI MERITO IN GIUDIZIO POSSESSORIO.*
Stante la tassativita dei casi di rimessione al primo giudice previsti nell'art 354 cod proc civ, ove il giudice di appello, accogliendo apposito motivo di gravame, rilevi che, nel primo grado del giudizio possessorio, esperitasi la fase cautelare innanzi al pretore, si verifico nullita dell'atto di riassunzione della causa di merito innanzi al giudice competente per valore e che tale vizio non venne sanato, travolgendo l'intero giudizio di primo grado, deve dichiarare la nullita della sentenza appellata, senza rimettere la causa al primo giudice. Deve essere cassata senza rinvio la sentenza di appello che, nella ipotesi delineata, abbia invece disposto la rimessione. (V 4316/76, mass n 383023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)