Sez. 4, Sentenza n. 21697 del 03/03/2026 Ud. (dep. 12/06/2026) Rv. 290108-01
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Amministratore di condominio - Posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Contenuto - Ragioni.
REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di responsabilità per colpa, l'amministratore di condominio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., è titolare di una posizione di garanzia, in virtù della quale è gravato dall'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la posizione di garanzia discende dal potere, attribuito all'amministratore dalle norme del codice civile, di compiere gli atti di manutenzione e di gestione della cosa comune e quelli di amministrazione straordinaria, anche in assenza di delibera assembleare, in caso urgenza).
Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 1130 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)