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Sez. 1, Sentenza n. 344 del 21/10/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137600 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI LEGITTIMATRICI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137600-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI LEGITTIMATRICI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - INAPPLICABILITA.*

Il procedimento direttissimo previsto dall'art 9 della legge 2 ottobre 1967, n 895 ed ora dall'art 35 della legge 18 aprile 1975, n 110, e atipico, svincolato dai presupposti e dalle condizioni che legittimano il procedimento direttissimo ordinario (e quindi anche dal previo interrogatorio sommario dell'imputato) e ad esso il PM deve obbligatoriamente ricorrere 'in ogni casò, a meno che non sussiste la necessita di speciali indagini.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)