Sez. 1, Sentenza n. 344 del 21/10/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137600 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI LEGITTIMATRICI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - INAPPLICABILITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI LEGITTIMATRICI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO - INAPPLICABILITA.*
Il procedimento direttissimo previsto dall'art 9 della legge 2 ottobre 1967, n 895 ed ora dall'art 35 della legge 18 aprile 1975, n 110, e atipico, svincolato dai presupposti e dalle condizioni che legittimano il procedimento direttissimo ordinario (e quindi anche dal previo interrogatorio sommario dell'imputato) e ad esso il PM deve obbligatoriamente ricorrere 'in ogni casò, a meno che non sussiste la necessita di speciali indagini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)