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Sez. 3 - , Sentenza n. 1266 del 19/01/2018 (Rv. 647580 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda risarcitoria contro lo Stato - Art. 2 l. n. 117 del 1988 - Presupposti - Attività di interpretazione di norme o di valutazione del fatto e della prova - Responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647580-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella formulazione anteriore alla novella della legge 27 febbraio 2015, n. 18, ratione temporis applicabile alla fattispecie), nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, con clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la responsabilità del P.M. per aver richiesto il rinvio a giudizio per il reato di autocalunnia di un soggetto che aveva reso dichiarazioni falsamente autoaccusatorie ad un privato cittadino, non tenuto a riferire all'Autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)