Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23979 del 27/12/2012 (Rv. 625128 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Domanda risarcitoria contro lo Stato - Art. 2 della legge n. 117 del 1988 - Presupposti - Attività di interpretazione di norme o di valutazione del fatto e della prova - Responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare - a pena di inammissibilità, ai sensi del successivo art. 5, terzo comma - i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. La clausola di salvaguardia, riconducibile a quest'ultima esclusione, non tollera letture riduttive, perché è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria ed attua l'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'omessa valutazione di prove da parte di sezione penale della Corte di cassazione, che avrebbe ritenuto veri dati fatti, invece falsi).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)