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Sez. 1, Sentenza n. 1941 del 06/03/1999 (Rv. 523921 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Esecuzione esattoriale - Rinvio alla normativa relativa alla esazione delle imposte dirette - Limiti - Inammissibilità della opposizione ex artt. 615 - 617 cod. proc. civ. e del correlato potere di sospensione - Esclusione - Opposizione fondata sulla estinzione per prescrizione della sanzione posta in esecuzione esattoriale - Competenza funzionale del Pretore, competente " ratione materiae " a conoscere dell'esercizio del potere sanzionatorio che si assume estinto.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523921-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'esigenza di dare della norma di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 - che prevede che l'autorità che emette la ordinanza ingiunzione proceda alla riscossione " in base " alle norme sulla esazione delle imposte dirette, con conseguente esecuzione esattoriale - una lettura costituzionalmente corretta in riferimento alla tutela dei mezzi di difesa giurisdizionale dei diritti, induce a circoscrivere il rinvio operato dalla predetta norma nei confini delle modalità della riscossione, con esclusione del richiamo alle previsioni dell'art. 54 del D. P. R. n. 602 del 1073 sulla inammissibilità delle opposizioni ex artt. 615 - 617 cod. proc. civ. e del correlato potere di sospensione. Posto, pertanto, che sono azionabili innanzi al giudice ordinario le opposizioni di cui ai predetti artt. 615 - 617 cod. proc. civ., e, quindi, anche quella anteriore all'inizio della esecuzione, va affermato che il giudice competente funzionalmente a conoscere della opposizione con la quale si deduca l'estinzione per prescrizione - prevista dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - della sanzione posta in esecuzione esattoriale è il pretore, in quanto competente, avuto riguardo alla sua competenza " ratione materiae " a conoscere dell'esercizio del potere sanzionatorio la cui estinzione sia dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)