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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 26/03/1984 (Rv. 434048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PERIODO DI COMPORTO EX ART. 55 DEL C.C.N.L. 25 SETTEMBRE 1976 - RIFERIMENTO AD UN UNICO EPISODIO MORBOSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PERIODO DI COMPORTO EX ART. 55 DEL C.C.N.L. 25 SETTEMBRE 1976 - RIFERIMENTO AD UN UNICO EPISODIO MORBOSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'art. 55 del C.C.n.L. 25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali (secondo cui il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di centottanta giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento), il rapporto istituito tra il detto periodo massimo e l'anno solare (trecentosessantacinque giorni) - il cui inizio deve farsi coincidere con il giorno in cui si sia verificata una qualsiasi assenza per malattia - evidenzia l'intenzione comune delle parti di non limitare il comporto al caso di un unico episodio morboso, atteso che a questo fine sarebbe stato sufficiente stabilire che la malattia non avrebbe dovuto superare i centottanta giorni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)