Sez. 3, Sentenza n. 5449 del 02/03/1987 Ud. (dep. 02/05/1987) Rv. 175856 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER LA NUOVA CITAZIONE - NECESSITÀ - RATIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER LA NUOVA CITAZIONE - NECESSITÀ - RATIO.*
Nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio direttissimo obbligatorio - nella specie per reati valutari - gli Atti devono essere trasmessi al pubblico ministero perché, persistendo l'Obbligo di procedere con il rito direttissimo, spetta a questo organo di provvedere alla nuova citazione - né, in tal caso, è applicabile il principio dell'irretrattabilità della Azione penale, secondo cui una volta che il giudizio sia stato validamente instaurato, ogni provvedimento relativo allo svolgimento del giudizio è di esclusiva Competenza del giudice del dibattimento, poiché detto principio presuppone la rituale instaurazione - nella ipotesi mancante - del giudizio direttissimo. (V mass n 145418; (V mass n 141938; (V mass n 140331).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)