Sez. 1, Ordinanza n. 1933 del 06/10/1978 Cc. (dep. 06/11/1978) Rv. 140331 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA DEL GIUDICE E NON DEL PM.*
Per il principio della irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il giudizio direttissimo sia stato validamente instaurato, esso sfugge definitivamente al potere dispositivo del PM, onde non spetta a quest'organo ma al giudice del dibattimento il compimento di tutte le ulteriori attivita ordinatorie e di impulso processuale ed in particolare la nuova citazione dell'imputato, in caso di rinvio del dibattimento per qualsiasi causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)