diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 996 del 03/04/1979 Cc. (dep. 11/05/1979) Rv. 141938 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL CASO DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141938-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL CASO DI RINVIO DEL DIBATTIMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - FATTISPECIE.*

Per il carattere dell'irretrattabilita dell'Azione penale, una volta che il giudizio direttissimo sia stato validamente instaurato, ogni provvedimento e di Competenza del giudice del dibattimento. Pertanto, a tale giudice spetta la nuova citazione dell'imputato nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga disposto il rinvio del dibattimento. (nella specie l'anzidetto principio e stato ritenuto applicabile anche quando, procedutosi in primo grado col rito direttissimo ed annullata la relativa decisione dal giudice di appello a norma dello art 522 cod proc pen, il procedimento sia stato restituito al giudice di primo grado per nuovo giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)