Sez. L, Sentenza n. 3765 del 25/02/2004 (Rv. 570507 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Attività di prevenzione di un rischio insito nella prestazione lavorativa - Indennizzabilità - Condizioni - Collegamento funzionale e non casuale con la prestazione - Necessità - Fattispecie relativa ad effetti patologici occorsi a medico radiologo ospedaliero in conseguenza dell'assunzione di vaccino antinfluenzale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi in cui l'evento si sia verificato in relazione ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni, e tale strumentalità può anche concretizzarsi in un'attività di prevenzione di un rischio insito nella prestazione lavorativa; occorre, nondimeno, che si tratti di prevenire un rischio collegato funzionalmente con tale prestazione, per la tutela del prestatore o dei terzi (per es. in relazione allo svolgimento di prestazioni sanitarie in un reparto ospedaliero infettivo o in favore di soggetti immunodepressi), mentre non è sufficiente un collegamento solo marginale o un rapporto di coincidenza cronologica e topografica (fattispecie relativa ad effetti patologici occorsi a medico radiologo ospedaliero in conseguenza dell'assunzione del vaccino antinfluenzale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)