Sez. L, Sentenza n. 4723 del 04/03/2005 (Rv. 580991 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Infortunio verificatosi all'esterno dell'azienda - Circostanza idonea a configurare il rischio elettivo - Esclusione - Condizioni per la sussistenza dell'occasione di lavoro - Riferibilità dell'attività svolta alle prevedibili modalità di esecuzione della prestazione o ad attività strumentali - Necessità della esatta corrispondenza della attività svolta alle mansioni contrattualmente previste - Esclusione - Valutazione delle condizioni obiettive di svolgimento della prestazione - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
In tema di infortunio sul lavoro, non è sufficiente ad integrare una ipotesi di rischio elettivo assunto dal lavoratore, atta ad escludere la "occasione di lavoro" (e di conseguenza sia la tutela assicurativa del sinistro sia la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore, ex art. 2087 cod.civ.), la semplice circostanza che l'evento dannoso sia intervenuto all'esterno della azienda, qualora esso si sia verificato pur sempre durante l'orario di lavoro e nel corso della prestazione lavorativa, né il fatto in sé che l'operazione compiuta dall'infortunato esorbitasse dalle sue mansioni contrattualmente previste, dovendo il giudice di merito valutare in concreto se l'operazione che stava effettuando il lavoratore al momento dell'infortunio (nella specie, il conducente di una autocisterna stava provvedendo al carico dell'olio minerale nell'autobotte a mezzo del pompaggio e del travaso del liquido nel cortile dello stabilimento della ditta fornitrice) fosse o meno in qualche modo riferibile alle prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni, o anche ad attività strumentali altrettanto prevedibili perché già abituali, o comunque in quanto rese necessarie dalle eventuali condizioni oggettive, (nella specie, più o meno note, presenti presso la ditta fornitrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)