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Sez. L, Sentenza n. 2117 del 14/02/2001 (Rv. 543838 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Rischio improprio - Nozione - Infortunio verificatosi in attività prodromica allo svolgimento delle mansioni lavorative - Indennizzabilità - Carattere meramente occasionale del rischio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543838-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che aveva respinto - per mancanza di nesso causale con l'attività lavorativa - la domanda di rendita proposta da un agricoltore, infortunatosi nell'aprire il cancello di accesso al mercato ortofrutticolo ove era posto il sito di vendita dei prodotti da lui coltivati).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)