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Sez. 5, Sentenza n. 7104 del 09/05/2003 (Rv. 562811 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Azioni non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto - Disciplina di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 346 del 1990 - Determinazione della base imponibile - Criteri - Carattere vincolante del bilancio - Sussistenza - Limiti - Differenze col regime previgente.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562811-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

Secondo la disciplina dettata dall'art. 16 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, la base imponibile delle azioni, comprese nell'attivo ereditario, non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, è determinata - diversamente da quanto in precedenza stabilito dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 - assumendo il valore corrispondente, non già alla situazione patrimoniale della società, ma al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato, il quale riveste carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la possibilità, da parte di questa, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio medesimo (cfr. Corte cost., ord. n. 250 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)