Sez. 2, Ordinanza n. 24 del 04/01/2006 (Rv. 585968 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione della sentenza (o ordinanza) della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sè e la relativa notificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)