diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17593 del 31/08/2005 (Rv. 583039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per la revoca di sentenza della S.C. - Errore di fatto - Denuncia - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

L'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione è la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., ammissibile solo quando si denunci che la sentenza è frutto di un errore fatto, da intendere come affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, dagli atti o dai documenti di causa, e a tale requisito non risponde, trattandosi sostanzialmente della denuncia di un errore di diritto, la domanda di revocazione della sentenza messa a conclusione di giudizio in cui l'avviso di udienza sia stato notificato presso la cancelleria, e non all'avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quando risulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento di indirizzo dello studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo, che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)