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Sez. L, Sentenza n. 5121 del 24/11/1977 (Rv. 388737 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLE SUE NORME - CENSURABILITA IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME INTERPRETATIVE DEI CONTRATTI - FATTISPECIE (ART 121 DEL REGOLAMENTO 22 GENNAIO 1969 - INDENNITA AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO).*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388737-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLE SUE NORME - CENSURABILITA IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME INTERPRETATIVE DEI CONTRATTI - FATTISPECIE (ART 121 DEL REGOLAMENTO 22 GENNAIO 1969 - INDENNITA AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO).*

Le Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli non hanno natura legislativa, e pertanto la loro violazione o falsa applicazione e denunciabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione o falsa applicazione degli artt 1362 e seguenti cod civ, sull'interpretazione dei negozi giuridici. (nella specie, non e stata ritenuta censurabile la sentenza del merito secondo cui l'art 121 del detto regolamento - deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ente il 22 gennaio 1969 -, nella parte in cui prevede un'indennita aggiuntiva di cessazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi sostituito di diritto dalla legge 18 dicembre 1960 n 1561, disciplinante la corresponsione della indennita di anzianita, e secondo cui, di conseguenza, al lavoratore posto in congedo per anzianita non spetta l'eccezionale maggiorazione dell'indennita aggiuntiva, di cui all'art 140 dello stesso regolamento, posto che detta maggiorazione non costituisce un 'premio di fedelta dotato di una propria autonomià, ma e previsto come parte integrativa della stessa indennita aggiuntiva). (Conf 937/77, mass n 384553; (Conf 4008/75, mass n 378300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST., Contr. Coll. 22/01/1969 num. 121, Contr. Coll. 22/01/1969 num. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)