Sez. 2, Sentenza n. 3839 del 06/11/2001 Cc. (dep. 31/01/2002) Rv. 221011 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Rigetto dell'istanza di revoca - Appello - Motivo non dedotto in sede di riesame - Preclusione derivante dal c.d. "giudicato cautelare"- Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In tema di "giudicato cautelare", l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell'indagato - con conseguente inefficacia della misura custodiale - per la mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. da parte dell'ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento dell'istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell'udienza preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello, ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al "giudicato cautelare" copre solo il dedotto e non il deducibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)