diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3492 del 02/11/1999 Cc. (dep. 28/01/2000) Rv. 215423 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni decorrenti dalla richiesta per la trasmissione degli atti da parte del giudice procedente - Inosservanza - Mancata deduzione o rilievo d'ufficio nel procedimento di riesame - Rilevabilità o deducibilità davanti al giudice che procede in ogni momento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215423-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Se la questione della decorrenza dei termini di cui al quinto comma dell'art. 309 c.p.p. non sia stata dedotta o sollevata d'ufficio nel procedimento di riesame, la stessa non può essere dedotta davanti al giudice del procedimento principale, essendosi su di essa formato il giudicato cautelare. Infatti, il principio introdotto dalla giurisprudenza secondo cui il giudicato cautelare copre il dedotto ma non il deducibile, si riferisce alle questioni di merito e non già alle questioni di carattere processuale relative al procedimento incidentale "de libertate", che devono ritenersi definitivamente precluse - e quindi non deducibili né rilevabili d'ufficio - a seguito dell'avvenuta conclusione del procedimento che ha accertato definitivamente la legittimità della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)