Sez. 6, Sentenza n. 32365 del 04/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226261 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissioni degli atti al tribunale del riesame - Mancata o tardiva trasmissione del decreto autorizzativo di riapertura delle indagini - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di natura meramente processuale, che non costituisce "elemento" su cui si fonda il provvedimento limitativo della libertà (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delle indagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto o acquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)