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Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008 (Rv. 601910 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Dichiarazione del terzo - Sua qualificazione da parte del giudice e successiva emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito - Condizione legittimante l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Insussistenza - Individuazione del rimedio esperibile per far valere l'assenza della dichiarazione positiva - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601910-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 cod. proc. civ. con cui il terzo aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva prescritta come presupposto per il provvedimento del giudice dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)