Sez. 3, Sentenza n. 3208 del 05/07/1989 (Rv. 463304 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DIFETTO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - DIFETTO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui, nell'espropriazione forzata presso terzi, nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo, il pretore, su istanza di assegnazione del creditore procedente, emetta la relativa ordinanza (art. 553 cod. proc. civ.), senza che risulti richiesta in contraddittorio delle altre parti, né accertata l'esistenza dello Obbligo del terzo dichiarante, questi è legittimato a proporre soltanto opposizione agli Atti esecutivi per far valere la nullità dell'ordinanza di assegnazione non preceduta da una dichiarazione positiva, ma non regolamento di Competenza, non costituendo detto provvedimento una pronuncia decisoria, neppure implicita, di accertamento dell'Obbligo del terzo. (V Cass 1061/76, mass n 379728).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)