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Sez. 3, Sentenza n. 10180 del 16/05/2005 (Rv. 581428 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Dichiarazione del terzo - Sua qualificazione da parte del giudice e successiva ordinanza di assegnazione del credito - Valore di accertamento - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Fattispecie -
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581428-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento (di assegnazione) rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito. Pertanto detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che dunque mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie l'AIMA aveva dichiarato che l'azienda agricola esecutata era titolare di due quantitativi di quote latte e che l'attribuzione della quota latte non comportava alcuna erogazione di aiuti da parte del dichiarante; il giudice dell'esecuzione aveva disposto consulenza tecnica sul valore delle quote assegnate all'azienda e determinato la somma assegnata al creditore procedente; la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha precisato che anche la lamentata nomina del ctu, non costituendo accertamento di un credito in contestazione tra le parti, ma soltanto calcolo del valore della quota, costituiva atto esecutivo contro il quale il rimedio da esperire era quello dell'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)