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Sez. U, Sentenza n. 4483 del 21/04/1995 (Rv. 491957 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Dipendente italiano di consolato in Italia di Stato straniero con mansioni di centralinista - Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Art. 43 convenzione di Vienna 24 aprile 1963 - Operatività.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491957-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 43 della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ratificata in Italia con legge 8 agosto 1967 n. 804, nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata, nei confronti di uno Stato estero, da un cittadino italiano che abbia lavorato in Italia alle dipendenze di uno dei consolati di tale Stato con mansioni di centralinista, atteso che le suddette mansioni rientrano fra quelle fiduciarie esistenti nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ufficio consolare e che la domanda di reintegrazione si risolve nella richiesta di una sentenza idonea ad incidere sui poteri sovrani dello Stato estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)