Sez. U, Ordinanza n. 15628 del 10/07/2006 (Rv. 591316 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Consolati di Stati stranieri in Italia - Rapporto di lavoro con personale straniero - Controversie relative - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Pronuncia comportante interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda implicante l'impugnazione del licenziamento proposta da una dipendente del Consolato della Repubblica della Tunisia in Italia con mansioni di segretaria locale e di dattilografa, sul presupposto che le prestazioni di detta dipendente non potevano considerarsi meramente materiali e strumentali, ma si inserivano, pur sempre, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio consolare, in quanto rispondenti ad una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza e da capacità professionali connaturali ad un rapporto fiduciario, risolvendosi in una necessaria attività di supporto e di collaborazione che era funzionale rispetto alla realizzazione delle finalità del menzionato ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)