Sez. 4, Sentenza n. 13858 del 24/02/2015 Ud. (dep. 01/04/2015) Rv. 263286 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Strutture aziendali complesse - Responsabilità penale - Individuazione - Riferimento al concreto apparato organizzativo - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle organizzazioni complesse, non può attribuirsi, in via automatica, all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del direttore generale con delega alla sicurezza, per le lesioni gravi occorse al lavoratore, perchè non era stato accertato se l'imputato, in carica da meno di un anno, fosse stato portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell'azienda, rivelatasi pericolosa per la salute dei lavoratori, di cui, al contrario, non poteva non essere al corrente il direttore di stabilimento, per il quale è stata, invece, confermata la sentenza di condanna, in ragione dell'obiettiva situazione di maggiore sua contiguità alle modalità di svolgimento delle attività lavorative).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 81, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)