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Sez. L, Sentenza n. 4621 del 17/08/1982 (Rv. 422593 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTORI ESTRINSECI - RILEVANZA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422593-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTORI ESTRINSECI - RILEVANZA - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'accertare la riduzione della capacità di guadagno, costituente requisito indispensabile per il riconoscimento del diritto a pensione, il giudice deve tener conto non soltanto dell'incidenza delle infermità o minorazioni fisiche e psichiche del soggetto sulla capacità lavorativa, limitando l'indagine al campo strettamente medico-legale, ma anche e soprattutto della capacità di guadagno, la quale comprende e presuppone la capacità di lavoro ma esprime un concetto più ampio, giacché assume diversa entità anche in funzione di altri fattori, sia soggettivi (sesso, età, cognizioni ed attitudini personali) che estrinseci (condizioni economico-sociali ed ambientali), che possono comunque influire sulla concreta possibilità che il minorato utilizzi in modo proficuo e continuativo le sue residue energie di lavoro. La considerazione di tali ulteriori fattori, mentre può essere superflua nell'ipotesi in cui le infermità accertate riducano la capacità di lavoro in misura molto lontana dal limite pensionabile, è invece indispensabile nell'ipotesi in cui le infermità accertate - globalmente valutate - riducano tale capacità in misura prossima alla percentuale prevista per il pensionamento. (V 5342/77, mass n 389010; (V 2964/75, mass n 377050; (V 2457/75, mass n 376347; (V 1180/71, mass n 351313).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)