Sez. L, Sentenza n. 14974 del 20/11/2000 (Rv. 541901 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Letterale - Criterio principale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie in materia di liquidazione dell'indennità supplementare a dirigente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha liquidato al dirigente, ingiustificatamente licenziato, l'indennità supplementare nella misura di sei mensilità benché il CCNL ne prevedesse tredici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)