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Sez. L, Sentenza n. 7953 del 12/06/2001 (Rv. 547432 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Letterale - Criterio principale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 31 del CCNL per i lavoratori elettrici.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547432-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad altri criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che ai fini dell'attribuzione della speciale indennità prevista dall'art. 31 del CCNL per i lavoratori elettrici in favore dei dipendenti aventi "frequente maneggio o responsabilità di danaro" non era necessario che all'affidamento di somme di danaro si accompagnasse il rischio specifico di una responsabilità patrimoniale o contabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)