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Sez. L, Sentenza n. 7040 del 28/11/1986 (Rv. 449114 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - PRESTAZIONE EROGATA DA UNA CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA A SEGUITO DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PERIODICO - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449114-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - PRESTAZIONE EROGATA DA UNA CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA A SEGUITO DI OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PERIODICO - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA.*

Ha natura retributiva e rientra - ai fini della disciplina della prescrizione - nella nozione (prevista dall'art. 2948 n. 5 cod. civ.) di indennità spettante al lavoratore subordinato per la cessazione del rapporto di lavoro la prestazione erogata da una cassa aziendale di previdenza a seguito di un Obbligo di accantonamento periodico pari ad una determinata percentuale della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente e quindi - all'atto della cessazione del rapporto - all'Obbligo di corrispondere a quest'ultimo la somma accantonata; consegue che tale corresponsione finale, che si aggiunge al trattamento di fine rapporto, soggiace non già alla generale prescrizione decennale, bensì a quella quinquennale prevista dal n. 5 dell'art. 2948 cit.. (V 2001/85, mass n 439908; (V 4414/83, mass n 429321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)