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Sez. 1, Sentenza n. 25116 del 09/06/2010 Ud. (dep. 02/07/2010) Rv. 247711 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Giudizio di legittimità - Parte civile vittoriosa - Mancata condanna dell'imputato alle spese - Obbligo del giudice di rinvio di disporla - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247711-01

PARTE CIVILE - SPESE

La mancata condanna dell'imputato, nella sentenza di annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile vittoriosa non esonera il giudice di rinvio dall'obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)