Sez. 4 - , Sentenza n. 12886 del 12/03/2019 Ud. (dep. 25/03/2019) Rv. 275362 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Accoglimento del ricorso per cassazione dell'imputato - Annullamento con rinvio - Giudizio di rinvio - Condanna alle spese del giudizio di cassazione - Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - SPESE
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'imputato, annulli con rinvio, il giudice del rinvio che accolga l'appello della parte civile non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali da questa sostenute nel giudizio di legittimità, non essendo previsto nel sistema processuale penale che il giudice del rinvio valuti la reale soccombenza nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)