Sez. 5, Ordinanza n. 2671 del 14/11/2001 Cc. (dep. 24/01/2002) Rv. 220923 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Sentenza dichiarativa di prescrizione - Mancata dichiarazione di falsità del documento - Dichiarazione in sede esecutiva - Condizioni - Autonomo accertamento della falsità - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FALSITÀ IN DOCUMENTI
Il giudice dell'esecuzione può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma primo, cod.proc.pen., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 675, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)