diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10240 del 04/08/2000 (Rv. 539165 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Conseguenze - Mancato pagamento entro il termine stabilito - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539165-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell'art. 16 della legge 689/81, con la conseguenza che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto "de quo" (decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)