Sez. L, Sentenza n. 3877 del 26/06/1982 (Rv. 421835 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - LUOGO DELL'AZIENDA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - LUOGO DELL'AZIENDA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale nelle cause di lavoro, per luogo dell'azienda, quando il datore di lavoro sia una società, deve intendersi quello (non necessariamente coincidente con il luogo in cui la società è iscritta) della Sede in cui si accentrino di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, anche se l'attività imprenditoriale si svolga altrove, senza che possa attribuirsi rilievo né al luogo in cui si trovi un mero ufficio di corrispondenza o di rappresentanza della medesima società né al luogo in cui esistano locali per il personale o magazzini per materiali, potendo quest'ultimo eventualmente integrare non una Sede secondaria dell'azienda sociale ma solo una dipendenza di essa. (V 2472/81, mass n 413253; (V 5076/80, mass n 408932; (V 2794/79, mass n 399112; (V 4382/78, mass n 394055; (V 2515/76, mass n 381315; (V 335/76, mass n 379018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)