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Sez. L, Sentenza n. 2515 del 06/07/1976 (Rv. 381315 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LUOGO DELL'AZIENDA - SOCIETA - SEDE SOCIALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ATTIVITA DELL'IMPRESA - DIVERSA UBICAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (SIP).*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381315-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LUOGO DELL'AZIENDA - SOCIETA - SEDE SOCIALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ATTIVITA DELL'IMPRESA - DIVERSA UBICAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (SIP).*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale nel processo di lavoro, per luogo dell'azienda, quando trattisi di societa, deve intendersi quello della Sede sociale, in cui si accentrano i poteri di direzione e amministrazione dell'impresa, ancorche l'attivita imprenditoriale si svolga su altre parti del territorio nazionale (nella specie e stata dichiarata la Competenza del pretore di Torino, ove e la Sede sociale della SIP).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)