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Sez. 1 - , Sentenza n. 10567 del 05/02/2019 Cc. (dep. 11/03/2019) Rv. 274877 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Revoca dell’indulto ex art. 3, legge n. 241 del 2006 - Condanna per reato permanente contestato in forma “aperta” - Fase esecutiva - Verifica in concreto della data di cessazione della condotta criminosa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274877-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione a condanna per reato associativo contestato in forma aperta, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo la permanenza cessata alla data della sentenza di primo grado, non aveva considerato l'epoca cui si riferivano le prove raccolte carico del condannato, né la sua attività di collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2005 con conseguente fuoriuscita dalla organizzazione criminale).

Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)