Sez. 5, Sentenza n. 22772 del 03/12/2004 (Rv. 578386 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale IRPEG - Requisiti - Costituzione di una nuova società - Necessità - Richiamo nell'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 alla disciplina dell'agevolazione ILOR - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nel Mezzogiorno, l'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dall'art. 14 della legge primo marzo 1986, n. 64, pone, accanto al requisito della novità dell'iniziativa produttiva, quello della nuova costituzione in forma societaria del soggetto aspirante al beneficio, senza che il richiamo del primo comma - "fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102" dello stesso testo normativo - alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR - che prescinde dai presupposti della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di nuove iniziative produttive - possa interpretarsi come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione quale l'ampliamento di opificio già esistente, dovendo invece intendersi, soltanto, nel senso che la disciplina dell'esenzione dall'IRPEG è compatibile e può cumularsi con quella relativa alle esenzioni dall'ILOR prevista dai precedenti artt. 101 e 102 dello stesso d.P.R. n. 218 del 1978.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1968 num. 64 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)